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Luglio 2008

3 giugno 2008

Pene per la guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art.1, art.3 e art.4)

Modifiche al Codice della Strada - Per chi guida in stato d’ebbrezza, con un tasso di alcol tra 0,8 e 1,5,

la pena massima passa dai 3 ai 6 mesi di reclusione; invece per chi ha un valore di alcol superiore a 1,5

o per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la reclusione va dai 3 mesi ad 1 anno, (invece che da 0  a 6 mesi)

con la confisca del veicolo e la revoca della patente.
 

Aumentano le sanzioni per chi guida sotto effetto di sostanza stupefacenti: la multa va dai 1.500 ai 6.000 euro.
 

Torna ad essere reato il rifiuto a sottoporsi al test sull'assunzione di alcol o stupefacenti:

la multa prevista va dai 1.500 ai 6.000 euro e l'arresto va dai 3 mesi ad 1 anno.
 

Inoltre si alza il minimo della pena per chi, in caso di incidente, non si ferma o non presta soccorso:

chi non si ferma è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, chi non presta soccorso è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Modifiche al Codice Penale -

In caso di omicidio colposo, passa da 5 a 6 anni la pena massima prevista per chi causa la morte

di una persona violando le norme sulla circolazione stradale o sugli infortuni sul lavoro.

Se muoiono più persone, la pena massima passa dai 12 ai 15 anni di reclusione.

Le pene si inaspriscono, se chi guida è in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; infatti:
- in caso di omicidio colposo è prevista la reclusione dai 3 ai 10 anni;
- in caso di lesioni gravi è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- in caso di lesioni gravissime la reclusione va da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.

Il decreto legge introduce una nuova circostanza aggravante: la pena aumenta se il reato penale è commesso da un soggetto

che si trova illegalmente sul territorio italiano.
 

Inoltre, all’articolo 3 è specificato che il giudice di pace non è competente nei casi di lesioni

personali colpose commesse da una persona in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

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"20.12.2007
Rifiuto di sottoporsi ad alcooltest: è abolitio criminis
A seguito della nuova formulazione dell'art. 186, comma 7, c.d.s.,

 introdotta dal d.l. 3.8.2007, n. 117, convertito con modificazioni da l. 2.10.2007,

n. 160, integra mero illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi al test con l'etilometro.
Cassazione penale Sentenza, Sez. I, 23/11/2007, n. 43405 - P.M."

QUA LA NUOVA NORMATIVA        (PDF)

 

Cosa prevede il Codice della strada

Il pilota Luca Scassa si sottopone alla prova del tasso alcolemico con l'etilometro

La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall' art. 186 del codice della strada. E' un reato di competenza del Tribunale e non del Giudice di pace.
Con il nuovo decreto legge del 3 agosto 2007, convertito il legge 2 ottobre 2007, le sanzioni sono ancora più severe:

 

Tasso alcolemico
Sanzione
tra 0,5 g/l a 0,8 g/l
ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
tra 0,8 e 1,5g/l ammenda tra 800 e 3.200 euro e arresto fino a 3 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.
oltre 1,5 g/l ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto fino a 6 mesi . Sospensione della patente da 1 a 2 anni.

E il veicolo?
In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere posto sotto sequestro preventivo.

E' prevista la decurtazione dei punti sulla patente
Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti sulla patente (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l'01.10.2003 e da meno di 3 anni).

Casi di revoca della patente di guida
Se la stessa persona compie piu violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene sempre revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.

Nel caso di incidente stradale
Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile del reato.

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico
La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito amministrativo che prevede le seguenti sanzioni:

a)
Sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000 (aumentata da euro 3.000 a euro 12.000 se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto)
b) Sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca in caso di recidiva in un biennio;
c) Fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell'illecito;

Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
 

 

ottobre 2007

 

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Il rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro integra soltanto un illecito amministrativo

In seguito alla modifica dell’art. 186, comma 7, c.d.s., (sì come introdotta dal d.l. 3.8.2007, n. 117,

convertito con modificazioni da l. 2.10.2007, n. 160), integra mero illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi al test con l’etilometro.

Detta norma, infatti, mentre ha stabilito un nuovo trattamento sanzionatorio per il reato della guida in stato di ebbrezza,

commisurato alle diverse soglie di tasso alcolemico, ha invece depenalizzato (salvo che il fatto costituisca altrimenti reato)

la condotta di chi si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

In ragione di ciò la Corte di Cassazione, in applicazione dell’art. 2 c.p. in materia di successione delle leggi,

ha annullato senza rinvio l’impugnata sentenza del Giudice di Pace di Clusone limitatamente al rifiuto

dell’imputato di sottoporsi all’alcoltest perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

(Cass. Pen. n.43405/07)

da Avv.Di Ruggero - www.studiodiruggero.it

pagina originale

http://www.studiodiruggiero.it/sanzioni-amministrative/il-rifiuto-di-sottoporsi-al-test-delletilometro-integra-soltanto-un-illecito-amministrativo/

 

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lunedì 22 ottobre 2007

RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ETILOMETRO: MULTA DA 2500 A 10000 EURO

No, no che non è una svista quella della legge 2 ottobre sulla "guida sotto l'influenza dell'alcool"
 
non è che non se ne sono accorti
 
non è una incongruenza
 
è proprio chiaro cio che è.
 
Se hai 10.000 euro da spendere puoi anche guidare ubriaco, se non provochi incidenti; lo stato di diritto è a pagamento, solo per chi può.
 
Se non li hai sei obbligato a farti l'etilometro, l'esame delle urine e se ti va male anche la perquisizione anale.
 
I ricchi possono ubriacarsi, drogarsi, ecc.
 
I poveri no. Come sempre era e sempre sarà nei secola saeculorum amen.
 
I poverissimi sono l'eccezione; essi infatti possono bere se glielo offrono, guidare una macchina se gliela prestano, rifiutarsi di fare l'etilometro, non pagare la multa e non avere niente da sequestrare. che fortuna

 

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Non sottoporsi al test del palloncino non è più reato. Bianchi: correggeremo la norma

MILANO — È un sabato sera di fine estate. I carabinieri si appostano alle porte di Bologna per controlli sulla velocità e sul tasso alcolemico di chi guida. Il decreto legge che inasprisce le pene a chi si mette al volante ubriaco è entrato in vigore da un mese. Tra le persone controllate c’è un automobilista che ha certamente alzato il gomito: barcolla, parla lentamente e con difficoltà, relazionano i carabinieri. Ma rifiuta di sottoporsi al «test del palloncino». Escamotage per evitare la condanna penale per guida in stato di ebbrezza. Le cose stanno così. L’etilometro è stato depenalizzato: chi rifiuta di soffiare commette solo un illecito amministrativo mentre in precedenza era previsto l’arresto fino ai tre mesi.

Ma il vero problema è che senza quell’esame le forze dell’ordine non hanno la possibilità di stabilire in quale delle tre fasce di alcolemia (individuate dalla nuova legge) l’automobilista ubriaco può essere collocato. Così, nel caso bolognese, quando la pratica è arrivata in procura, il pm Valter Giovannini è stato costretto ad archiviare. Cosa che non sarebbe accaduta qualche mese fa. Con le vecchie norme bastava accertare lo stato di ubriachezza: il palloncino non era indispensabile, adesso sì. Prima con la sintomatologia (l’alito vinoso, l’atteggiamento barcollante, discorsi sconnessi) si poteva dimostrare ugualmente la violazione e punire l’automobilista, anche penalmente. Ora, fissate tre soglie di tasso alcolemico con relativa graduazione delle sanzioni penali e amministrative, si deve necessariamente accertare la quantità di alcol nel sangue delle persone sottoposte a controllo. E se questo non è possibile, gran parte delle procure sceglie la via dell’archiviazione. A Bologna si sta applicando la legge in modo retroattivo, con il risultato che sono stati revocati decine di decreti di condanna.

Ci sono uffici giudiziari che invece decidono di procedere comunque penalmente, ma nel modo più garantista possibile, associando i casi di chi guida ubriaco (ma rifiuta la prova del palloncino) alla fascia alcolemica meno grave. Ovviamente gli avvocati hanno campo spianato per i ricorsi. Il ministero dei Trasporti ammette il paradosso della nuova legge che dà la possibilità agli automobilisti indisciplinati di farla franca. «Effettivamente in questo momento, per chi rifiuta l’etilometro, è prevista solo una sanzione amministrativa — fa sapere il portavoce del ministro Alessandro Bianchi —.Mac’è in discussione un disegno di legge alle Camere in cui sarà inserita la penalizzazione del rifiuto del test del palloncino e sarà re-inserita la possibilità di stabilire lo stato di ubriachezza con la semplice sintomatologia ». «Nella vecchia normativa non c’erano le classi di alcomia— sottolinea Giordano Biserni, presidente dell’Associazione amici e sostenitori della polizia stradale - mentre ora senza il palloncino alcuni magistrati ci vengono a dire che in base alla semplice descrizione non sanno a quale livello associare il caso di turno. E archiviano ». Anche a Torino si sono verificati casi paradossali.

Quello di un giovane che ha soffiato nel palloncino una prima volta: tasso alcolemico alle stelle: 1,6 grammi per litro, molto al di sopra del massimo consentito. Rischiava la condanna a 6 mesi, un’ammenda fino a 6 mila euro e ritiro della patente fino a due anni. Peccato che fosse talmente ubriaco che non è riuscito a ripetere il test. «Accertamento tecnico incompleto». Caso archiviato.

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Ordinanza del 16/10/2006 - PROVINCIA DI VENEZIA

le altre ordinanze...

 

OR.2006.487
MISURE DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO E CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE NEL PERIODO DAL 16 OTTOBRE AL 20 DICEMBRE 2006 E DAL 08 GENNAIO AL 30 MARZO 2007 (ECCETTO VENERDI’ 8 DICEMBRE 2006 E GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO 2007)

 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICPALE

Premesso
§ che il decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 – ha fissato il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 mg/m3 (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
§ che alla data del 5 ottobre 2006 il numero di giorni di superamento del citato valore limite – registrato a partire dal 1° gennaio 2006 dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia – ha raggiunto quota 111 (rispetto ai 35 consentiti dalla legge sull’anno civile);

Ritenuto
§ che il numero di superamenti del sopracitato valore limite per la protezione della salute umana rappresenti una pesante condizione di inquinamento atmosferico e che – in considerazione della prossima stagione autunno/invernale caratterizzata da condizioni meteorologiche statisticamente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti – è necessario intervenire ai fini di prevenire ulteriori episodi di superamento di tale valore limite;
Visto
§ il Piano regionale di risanamento e tutela dell’atmosfera (PRTRA), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11.11.2004, che ha classificato i Comuni della regione in zona A, B o C per le diverse tipologie di inquinanti ed ha effettuato una rassegna delle misure per il risanamento ed il miglioramento della qualità dell’aria, stabilendo le misure di limitazione al traffico tra quelle “messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all’anno in cui le PM10 risultino eccedere l’indicatore di effetto acuto espresso dalla media giornaliera”;
§ che è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Venezia per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;

Considerato
§ che nella seduta del 2 ottobre u.s. il TTZ ha deliberato l’adozione, da parte dei Comuni, del divieto di circolazione per alcune categorie di veicoli e l’obbligo di circolazione a targhe alterne nei rispettivi territori di competenza secondo lo schema di seguito dettagliato;
§ che il Piano d’azione comunale per il risanamento dell’atmosfera deliberato dalla Giunta comunale ha previsto l’adozione di misure di limitazione al traffico nei periodi critici per l’inquinamento atmosferico da adottarsi in linea con le decisioni del Tavolo Tecnico Zonale;
§ che la Giunta comunale con l’atto di indirizzo n. 12 del 22.09.2006 ha definito le misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento delle emissioni di PM10 relativamente alla stagione 2006-07;

Visti
· l'art.7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i Comuni possono limitare temporaneamente la circolazione veicolare nell'ambito dei centri abitati per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
· gli artt. 5 comma 3 e 37 del d. lgs. n.285/1992 nuovo codice della strada;
· il decreto del Ministero ambiente 21 aprile 1999, n.163, che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'art.7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
· l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali);

ORDINA

Sono disposte misure di limitazione al traffico e di circolazione a targhe alterne nel periodo dal 16 Ottobre al 20 Dicembre 2006 e dal 08 Gennaio al 30 Marzo 2007 (eccetto venerdì 8 dicembre 2006 e giovedì 15 febbraio 2007) nella porzione di territorio comunale identificata al successivo punto III, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate.
I. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NON CATALIZZATI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00

Divieto di circolazione alle seguenti categorie di veicoli a motore - di qualsiasi uso - a combustione interna:

a) autovetture, come individuate all’art. 54, lettera a), del D. L.gs 30.4.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, alimentate a gasolio e immatricolate prima del 1o Gennaio 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 94/12/EC (Euro II);
b) autoveicoli, come individuati all’art. 54, lettere b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,(1) del D.Lgs n. 285/1992, alimentati a gasolio e immatricolati prima del 1° Ottobre 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 93/59/CE e 91/542/EEC Stage II, salvo specifica documentazione attestante l’installazione di Filtro AntiParticolato;
c) autovetture come individuate all’art. 54, lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);
d) motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, immatricolati prima del 01.07.1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/CE.


II. CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE DEI VEICOLI CATALIZZATI NELLE GIORNATE DI GIOVEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00

Oltre al divieto di circolazione di cui al punto I e relativamente alle categorie di veicoli ivi non indicate, è obbligatoria la circolazione a targhe alterne nelle giornate di giovedì e venerdì, con le successive modalità:
§ se trattasi di GIORNATA PARI possono circolare solo i veicoli aventi l'ultimo numero a destra della targa o del contrassegno di identificazione corrispondente ad una delle cifre 0, 2, 4, 6, 8 (TARGA PARI);
§ se trattasi di GIORNATA DISPARI possono circolare solo i veicoli aventi l’ultimo numero a destra della targa o del contrassegno di identificazione corrispondente ad una delle cifre 1, 3, 5, 7, 9 (TARGA DISPARI).

Sono esclusi dalla presente limitazione i motoveicoli e i ciclomotori a 2 tempi, immatricolati dopo il 01.07.1999 (o comunque rispondenti alla normativa 97/24/CE) ed i motoveicoli e ciclomotori a 4 tempi.
III. AREA SOTTOPOSTA ALLE LIMITAZIONI
Le limitazioni della circolazione stradale di cui ai precedenti punti I e II si attuano nell'area indicata nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
All’interno del territorio comunale la circolazione è consentita lungo i seguenti assi viari (o deviazioni di cantiere se presenti):
- Autostrade, tangenziale, bretella aeroporto;
- SS 309 Romea;
- Via Fratelli Bandiera e Rampa Rizzardi;
- Zona Industriale - Porto Marghera;
- Strada Regionale 11 compreso il ponte della Libertà;
- Strada Regionale 14 (via Martiri della Libertà) e raccordi di S. Giuliano;
- Strada Statale 14
- Cavalcavia Marghera, rampa Corso del Popolo, via Torino;


All’interno di tale area è consentito l’accesso a tutti i veicoli diretti ai sottoelencati parcheggi, seguendo obbligatoriamente i percorsi a fianco di ciascuno indicati (o deviazioni di cantiere se presenti):
· parcheggio S. Maria dei Battuti – Parcheggio scambiatore
percorso (Andata/Ritorno) Sovrappasso Terraglio, Via G. da Verrazzano, Via S.Maria dei Battuti e ritorno.
· parcheggio Via G. da Verrazzano
percorso (Andata/Ritorno) Sovrappasso Terraglio, Via G. da Verrazzano e ritorno.
· parcheggio Via S. Maria dei Battuti angolo Via G. da Verrazzano
percorso (Andata) sovrappasso Terraglio, Via G. da Verrazzano; Via S. Maria dei Battuti;
percorso (Ritorno) Via S. Maria dei Battuti, Via Spalti, Viale Garibaldi, Via G. da Verrazzano,
sovrappasso Terraglio.
· parcheggio Via Torino area deposito ACTV
percorso (Andata/Ritorno) Cavalcavia di Marghera, rampa Corso del Popolo, via Torino e ritorno.
· parcheggio Hotel Laguna Palace
percorso (Andata/Ritorno) Cavalcavia di Marghera, rampa Corso del Popolo, via Torino, Viale Ancona e ritorno.
· parcheggio via Ca’ Marcello
percorso (Andata/Ritorno) Cavalcavia di Marghera, Rampa Cavalcavia, via Ca’ Marcello e ritorno.
· parcheggi e garage in prossimità della stazione FS
percorso (Andata/Ritorno) Cavalcavia di Marghera, Rampa Cavalcavia, viale Stazione e ritorno.
· parcheggio scambiatore via Borgo Pezzana angolo via Terraglio
percorso (Andata/Ritorno) tratto di via Terraglio che va dal confine comunale nord fino a Via Borgo Pezzana e ritorno.
· parcheggio scambiatore in via Oriago (Miranese B)
percorso (Andata/Ritorno) tratto di via Miranese che va dal confine comunale ovest fino a via Oriago, via Oriago e
ritorno.
· parcheggio scambiatore Miranese A sotto la Tangenziale
percorso (Andata) dalla tangenziale lungo la bretella che porta a via Miranese.
percorso (Ritorno) rotatoria Miranese.
· parcheggio scambiatore Cipressina Castellana A -sotto la Tangenziale
percorso (Andata/Ritorno) dalla tangenziale rotatoria castellana, via Caravaggio, via Hayez, via Castellana (fino al
parcheggio) e ritorno.
· parcheggio scambiatore via Trieste (Marghera B)
percorso (Andata) dalla tangenziale rotatoria Parmesan, via Trieste
percorso (Ritorno) via Trieste fino alla bretella per la tangenziale
· parcheggio scambiatore Ceccherini
percorso (Andata/Ritorno) Via Paccagnella, Via Bella e ritorno.
· parcheggio scambiatore via Altinia (Favaro B)
percorso (Andata/Ritorno) da Dese lungo via Altinia e ritorno
percorso Via Ca’ Solaro, Via Altinia e ritorno
· parcheggio scambiatore via Buozzi
percorso SR 14 (Via Martiri della Libertà), Via San Donà, Via Buozzi e ritorno
IV. ECCEZIONI
Sono escluse dai divieti di cui ai precedenti punti I e II le seguenti categorie di veicoli:
1) veicoli condotti da residenti nel Comune di Venezia nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (solo per le limitazioni di cui al punto I);
2) veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano; veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
3) veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio di car sharing; gli autobus, scuolabus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
4) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
5) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito (da documentare con le modalità previste al successivo punto V “titolo autorizzatorio” ). Il modulo è da esibire agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 Nuovo Codice della Strada;
6) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest’ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori etc. riportante l’indirizzo, l’orario di inizio e termine dell’attività scolastica, lavorativa, di terapie etc, ed ogni altro elemento utile all’individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio"). Il modulo è da esibire agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 Nuovo Codice della Strada;
7) veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l’eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, (da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio"). I moduli, compilati in ogni parte, dovranno essere esibiti agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della strada;
8) veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale, nonché dei familiari dei soggetti che usufruiscono dell’assistenza domiciliare integrata; da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio". Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della strada;
9) veicoli con targa straniera;
10) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio"); veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi della D. Lgs. 494/96, 528/99 per sopralluoghi di carattere di urgenza (da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio"). Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della strada;
11) veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC; veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;
12) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d’istituto; autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
13) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
14) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell’orario di lavoro rilasciata dall’impresa o dall’ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l’uso del mezzo pubblico (da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio") ; veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall’impresa o dall’ente presso cui prestano la loro opera e da cui risulti che la sede dell’azienda, dell’ente o l’abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto (da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio"). Il modulo, compilato in ogni parte, deve essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della strada;
15) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dall’albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
16) veicoli dei giornalisti muniti del contrassegno rilasciato dalla Polizia Municipale, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all’esercizio della professione;
17) veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia, nonché veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso il Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;
18) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti (da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio"). Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della strada;
19) veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa; veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all’Ordine, impegnati in difese d’ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;
20) autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l’esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all’esercizio della propria attività; da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio". Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 , nuovo codice della strada;
21) veicoli per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l’orario di entrata e uscita del minore (da documentare con le modalità del successivo punto V “titolo autorizzatorio”), e con l’attestazione dell’orario da parte del Dirigente/Responsabile scolastico. Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992, nuovo codice della strada;
22) autoveicoli e motoveicoli d’epoca,di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada nei limiti di quanto previsto dal citato articolo e solo se iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal nuovo codice della strada o da una della Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale. La circolazione dei veicoli d’epoca dovrà essere documentata con le modalità del successivo punto V, titolo “autorizzatorio”. Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della strada;
23) veicoli omologati EURO IV conformi a specifiche Direttive europee (2) (la sigla della direttiva compare nella sezione 2 rigo V.9 della carta di circolazione ed è spesso integrata con ulteriore specifica nella sezione 3 della carta di circolazione); veicoli dotati di filtro anti-particolato (FAP);
24) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l’accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l’inizio e la fine degli allenamenti, muniti di chiara identificazione (logo della società) e di titolo autorizzatorio (da documentare con le modalità previste al successivo punto V) con l’attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva. Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 Nuovo Codice della Strada;
25) veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un’ora prima ed un’ora dopo l’apertura e la chiusura dell’attività (da documentare con le modalità previste al successivo punto V “titolo autorizzatorio”). Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 Nuovo Codice della Strada.
V. TITOLO AUTORIZZATORIO
Le categorie previste dai precedenti punti 5), 6), 7), 8), 10), 14), 18), 20), 21), 22) 24) e 25) devono munirsi di titolo autorizzatorio compilando gli appositi moduli pubblicati nel sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it o in distribuzione presso Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Venezia. Il modulo, correttamente compilato in ogni parte, dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito agli Agenti di Polizia Stradale che ne facciano richiesta.
VI. BOLLINO BLU
Le auto munite di bollino blu sono comunque soggette alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.
VII. PUBBLICITA’ DEL PROVVEDIMENTO
La Direzione progettazione ed esecuzione lavori provvederà a rendere nota al pubblico la presente ordinanza, mediante la collocazione di segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.lgs.n.285/92).

L’ ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15
Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Venezia.
VIII. SANZIONI
I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall’art. 7, 1° e 13° comma, d. lgs. n.285/1992, nuovo codice della strada.
IX. DISPOSIZIONI FINALI
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del d.lgs.n.285/92 nuovo codice della strada, sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro giorni sessanta.
La presente ordinanza sostituisce integralmente l’ ordinanza n.475/2006 che si intende revocata.

Venezia, 16 ottobre 2006


(1)Autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d’opera.

(2) Direttiva Europea 98/69 CE B
Direttiva Europea 98/77 CE RIF 98/69 CE B
Direttiva Europea 1999/96 CE B
Direttiva Europea 1999/102 CE RIF 98/69 CE B
Direttiva Europea 2001/1 CE RIF 98/69 CE B
Direttiva Europea 2001/100 CE B
Direttiva Europea 2002/80 CE B
Direttiva Europea 2003/76/ CE B

Il Comandante
dott. Francesco Vergine

 

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Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2008