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Luglio 2008

3 giugno 2008
Pene per la guida in stato
d’ebbrezza o sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti
(art.1, art.3 e
art.4)
Modifiche al Codice della
Strada - Per chi guida in stato
d’ebbrezza, con un tasso di
alcol tra 0,8 e 1,5,
la pena massima passa dai 3
ai 6 mesi di reclusione; invece
per chi ha un valore di alcol
superiore a 1,5
o per chi guida sotto
l’effetto di sostanze
stupefacenti, la reclusione va
dai 3 mesi ad 1 anno, (invece
che da 0 a 6 mesi)
con
la confisca del veicolo
e la revoca della patente.
Aumentano le sanzioni per chi
guida sotto effetto di sostanza
stupefacenti: la multa va dai
1.500 ai 6.000 euro.
Torna ad essere reato
il rifiuto a sottoporsi al test
sull'assunzione di alcol o
stupefacenti:
la multa prevista va dai
1.500 ai 6.000 euro e l'arresto
va dai 3 mesi ad 1 anno.
Inoltre si alza il minimo
della pena per chi, in caso di
incidente, non si ferma o non
presta soccorso:
chi non si ferma è punito con
la reclusione da 6 mesi a 3
anni, chi non presta soccorso è
punito con la reclusione da 1
a 3 anni.
Modifiche al Codice
Penale -
In caso di omicidio colposo,
passa da 5 a 6 anni la pena
massima prevista per chi causa
la morte
di una persona violando le
norme sulla circolazione
stradale o sugli infortuni sul
lavoro.
Se muoiono più persone, la
pena massima passa dai 12 ai 15
anni di reclusione.
Le pene si inaspriscono, se
chi guida è in stato d’ebbrezza
o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti; infatti:
- in caso di omicidio colposo è
prevista la reclusione dai 3
ai 10 anni;
- in caso di lesioni gravi è
prevista la reclusione da 6 mesi
a 2 anni;
- in caso di lesioni gravissime
la reclusione va da 1 anno e 6
mesi a 4 anni.
Il decreto legge introduce
una nuova circostanza
aggravante: la pena aumenta se
il reato penale è commesso da un
soggetto
che si trova illegalmente sul
territorio italiano.
Inoltre, all’articolo 3 è
specificato che il giudice di
pace non è competente nei casi
di lesioni
personali colpose commesse da
una persona in stato d’ebbrezza
o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
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"20.12.2007
Rifiuto di sottoporsi ad alcooltest: è
abolitio criminis
A seguito della nuova formulazione dell'art.
186, comma 7, c.d.s.,
introdotta
dal d.l. 3.8.2007, n. 117, convertito con
modificazioni da l. 2.10.2007,
n.
160, integra mero illecito amministrativo il
rifiuto di sottoporsi al test con l'etilometro.
Cassazione penale Sentenza, Sez. I,
23/11/2007, n. 43405 - P.M."
QUA LA NUOVA NORMATIVA
(PDF)
Cosa
prevede il Codice della strada
La guida in stato di ebbrezza è
sanzionata dall' art. 186 del codice della
strada. E' un reato di
competenza del Tribunale e non del Giudice
di pace.
Con il nuovo decreto legge del 3 agosto
2007, convertito il legge 2 ottobre 2007, le
sanzioni sono ancora più severe:
|
Tasso
alcolemico
|
Sanzione
|
| tra 0,5 g/l a 0,8 g/l |
ammenda da 500 a 2.000 euro.
Sospensione della patente da 3 a
6 mesi.
|
| tra 0,8 e 1,5g/l |
ammenda tra 800 e 3.200 euro e
arresto fino a 3 mesi. Sospensione
della patente per un periodo di
tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.
|
| oltre 1,5 g/l |
ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e
arresto fino a 6 mesi . Sospensione
della patente da 1 a 2 anni. |
E il veicolo?
In caso di constatazione di tasso
alcolemico sopra la norma, il veicolo non
può essere condotto dalla persona in stato
di ebbrezza, per cui se non è possibile
affidarlo ad altra persona lo stesso può
essere posto sotto sequestro preventivo.
E' prevista la decurtazione dei
punti sulla patente
Per questo tipo di reato è prevista la
sottrazione di 10 punti sulla patente (il
doppio per i giovani che hanno preso la
patente dopo l'01.10.2003 e da meno di 3
anni).
Casi di revoca della patente di
guida
Se la stessa persona compie piu
violazioni nel corso di un biennio o se la
violazione è commessa da conducente
professionista (autisti di autobus, di
veicoli con rimorchio etc.), la patente
viene sempre revocata e quindi
contestualmente ritirata e trasmessa entro
10 giorni al prefetto.
Nel caso di incidente stradale
Quando una persona in stato di ebbrezza
provoca un incidente stradale le sanzioni
sono raddoppiate; il giudice, con la
sentenza di condanna, impone il fermo
amministrativo del veicolo per 90 giorni se
il veicolo appartiene alla stessa persona
responsabile del reato.
Rifiuto di sottoporsi
all'accertamento alcolimetrico
La norma prevede che il conducente possa
essere sottoposto ad un accertamento
alcolimetrico attraverso uno strumento
chiamato etilometro che misura la quantità
di alcol contenuta nell’aria espirata.
L'esame viene ripetuto due volte a distanza
di 5 minuti l'una dall'altra.
Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di
di sottoporsi al controllo etilometrico
commette un illecito amministrativo che
prevede le seguenti sanzioni:
a) Sanzione pecuniaria da euro
2.500 a euro 10.000 (aumentata da euro 3.000
a euro 12.000 se il rifiuto è opposto in
caso di incidente in cui il conducente è
rimasto comunque coinvolto)
b) Sospensione della
patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e
la revoca in caso di recidiva in un biennio;
c) Fermo amministrativo del
veicolo per 180 giorni se il veicolo
appartiene alla stessa persona responsabile
dell'illecito;
Con l'ordinanza di sospensione il
Prefetto ordina al conducente di sottoporsi
a visita medica di revisione della patente
di guida presso la commissione medica
provinciale.
Per la violazione è prevista la decurtazione
di 10 punti dalla patente.
ottobre 2007
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Il rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro
integra soltanto un illecito amministrativo
In seguito alla modifica dell’ art.
186, comma 7, c.d.s., (sì come introdotta dal
d.l. 3.8.2007, n. 117,
convertito con modificazioni da
l. 2.10.2007, n. 160), integra mero illecito
amministrativo il rifiuto di sottoporsi al test
con l’etilometro.
Detta norma, infatti,
mentre ha stabilito un nuovo trattamento sanzionatorio per
il reato della guida in stato di ebbrezza,
commisurato alle diverse soglie di tasso alcolemico,
ha invece depenalizzato (salvo che il fatto costituisca
altrimenti reato)
la condotta di chi si rifiuti di
sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.
In ragione di ciò la Corte di Cassazione, in applicazione
dell’art. 2 c.p. in materia di successione delle leggi,
ha
annullato senza rinvio l’impugnata sentenza del Giudice di
Pace di Clusone limitatamente al rifiuto
dell’imputato di
sottoporsi all’alcoltest perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato.
(Cass. Pen.
n.43405/07) da
Avv.Di Ruggero - www.studiodiruggero.it pagina
originale
http://www.studiodiruggiero.it/sanzioni-amministrative/il-rifiuto-di-sottoporsi-al-test-delletilometro-integra-soltanto-un-illecito-amministrativo/
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No, no che
non è una svista quella della legge 2
ottobre sulla "guida sotto l'influenza
dell'alcool"
non è che
non se ne sono accorti
non è una
incongruenza
è proprio
chiaro cio che è.
Se hai
10.000 euro da spendere puoi anche
guidare ubriaco, se non provochi
incidenti; lo stato di diritto è a
pagamento, solo per chi può.
Se non li
hai sei obbligato a farti l'etilometro,
l'esame delle urine e se ti va male
anche la perquisizione anale.
I ricchi
possono ubriacarsi, drogarsi, ecc.
I poveri
no. Come sempre era e sempre sarà nei
secola saeculorum amen.
I
poverissimi sono l'eccezione; essi
infatti possono bere se glielo offrono,
guidare una macchina se gliela prestano,
rifiutarsi di fare l'etilometro, non
pagare la multa e non avere niente da
sequestrare. che fortuna
______________________________________________________________________________________________
Non
sottoporsi al test del palloncino non è più reato. Bianchi: correggeremo la
norma
MILANO — È un sabato sera di fine estate.
I carabinieri si appostano alle porte di Bologna per controlli sulla velocità e
sul tasso alcolemico di chi guida. Il decreto legge che inasprisce le pene a chi
si mette al volante ubriaco è entrato in vigore da un mese. Tra le persone
controllate c’è un automobilista che ha certamente alzato il gomito: barcolla,
parla lentamente e con difficoltà, relazionano i carabinieri. Ma rifiuta di
sottoporsi al «test del palloncino». Escamotage per evitare la condanna penale
per guida in stato di ebbrezza. Le cose stanno così. L’etilometro è stato
depenalizzato: chi rifiuta di soffiare commette solo un illecito amministrativo
mentre in precedenza era previsto l’arresto fino ai tre mesi.
Ma il vero problema è che senza quell’esame le forze dell’ordine non hanno la
possibilità di stabilire in quale delle tre fasce di alcolemia (individuate
dalla nuova legge) l’automobilista ubriaco può essere collocato. Così, nel caso
bolognese, quando la pratica è arrivata in procura, il pm Valter Giovannini è
stato costretto ad archiviare. Cosa che non sarebbe accaduta qualche mese fa.
Con le vecchie norme bastava accertare lo stato di ubriachezza: il palloncino
non era indispensabile, adesso sì. Prima con la sintomatologia (l’alito vinoso,
l’atteggiamento barcollante, discorsi sconnessi) si poteva dimostrare ugualmente
la violazione e punire l’automobilista, anche penalmente. Ora, fissate tre
soglie di tasso alcolemico con relativa graduazione delle sanzioni penali e
amministrative, si deve necessariamente accertare la quantità di alcol nel
sangue delle persone sottoposte a controllo. E se questo non è possibile, gran
parte delle procure sceglie la via dell’archiviazione. A Bologna si sta
applicando la legge in modo retroattivo, con il risultato che sono stati
revocati decine di decreti di condanna.
Ci sono uffici giudiziari che invece decidono di procedere comunque penalmente,
ma nel modo più garantista possibile, associando i casi di chi guida ubriaco (ma
rifiuta la prova del palloncino) alla fascia alcolemica meno grave. Ovviamente
gli avvocati hanno campo spianato per i ricorsi. Il ministero dei Trasporti
ammette il paradosso della nuova legge che dà la possibilità agli automobilisti
indisciplinati di farla franca. «Effettivamente in questo momento, per chi
rifiuta l’etilometro, è prevista solo una sanzione amministrativa — fa sapere il
portavoce del ministro Alessandro Bianchi —.Mac’è in discussione un disegno di
legge alle Camere in cui sarà inserita la penalizzazione del rifiuto del test
del palloncino e sarà re-inserita la possibilità di stabilire lo stato di
ubriachezza con la semplice sintomatologia ». «Nella vecchia normativa non
c’erano le classi di alcomia— sottolinea Giordano Biserni, presidente
dell’Associazione amici e sostenitori della polizia stradale - mentre ora senza
il palloncino alcuni magistrati ci vengono a dire che in base alla semplice
descrizione non sanno a quale livello associare il caso di turno. E archiviano
». Anche a Torino si sono verificati casi paradossali.
Quello di un giovane che ha soffiato nel palloncino una prima volta: tasso
alcolemico alle stelle: 1,6 grammi per litro, molto al di sopra del massimo
consentito. Rischiava la condanna a 6 mesi, un’ammenda fino a 6 mila euro e
ritiro della patente fino a due anni. Peccato che fosse talmente ubriaco che non
è riuscito a ripetere il test. «Accertamento tecnico incompleto». Caso
archiviato.
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Ordinanza del
16/10/2006 - PROVINCIA DI VENEZIA |
le altre ordinanze... |
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OR.2006.487
MISURE DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO E CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE NEL
PERIODO DAL 16 OTTOBRE AL 20 DICEMBRE 2006 E DAL 08 GENNAIO AL 30 MARZO
2007 (ECCETTO VENERDI’ 8 DICEMBRE 2006 E GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO 2007) |
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IL COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICPALE
Premesso
§ che il decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – che recepisce le
Direttive Europee 99/30 e 00/69 – ha fissato il valore limite di 24 ore
per la protezione della salute umana pari a 50 mg/m3 (come media
giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35
volte nell’arco dell’anno civile;
§ che alla data del 5 ottobre 2006 il numero di giorni di superamento
del citato valore limite – registrato a partire dal 1° gennaio 2006
dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria gestita dal
Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia – ha raggiunto quota 111
(rispetto ai 35 consentiti dalla legge sull’anno civile);
Ritenuto
§ che il numero di superamenti del sopracitato valore limite per la
protezione della salute umana rappresenti una pesante condizione di
inquinamento atmosferico e che – in considerazione della prossima
stagione autunno/invernale caratterizzata da condizioni meteorologiche
statisticamente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti – è
necessario intervenire ai fini di prevenire ulteriori episodi di
superamento di tale valore limite;
Visto
§ il Piano regionale di risanamento e tutela dell’atmosfera (PRTRA),
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57
dell’11.11.2004, che ha classificato i Comuni della regione in zona A, B
o C per le diverse tipologie di inquinanti ed ha effettuato una rassegna
delle misure per il risanamento ed il miglioramento della qualità
dell’aria, stabilendo le misure di limitazione al traffico tra quelle
“messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all’anno
in cui le PM10 risultino eccedere l’indicatore di effetto acuto espresso
dalla media giornaliera”;
§ che è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo
Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Venezia per il coordinamento
degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i
superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;
Considerato
§ che nella seduta del 2 ottobre u.s. il TTZ ha deliberato l’adozione,
da parte dei Comuni, del divieto di circolazione per alcune categorie di
veicoli e l’obbligo di circolazione a targhe alterne nei rispettivi
territori di competenza secondo lo schema di seguito dettagliato;
§ che il Piano d’azione comunale per il risanamento dell’atmosfera
deliberato dalla Giunta comunale ha previsto l’adozione di misure di
limitazione al traffico nei periodi critici per l’inquinamento
atmosferico da adottarsi in linea con le decisioni del Tavolo Tecnico
Zonale;
§ che la Giunta comunale con l’atto di indirizzo n. 12 del 22.09.2006 ha
definito le misure di limitazione alla circolazione veicolare per il
contenimento delle emissioni di PM10 relativamente alla stagione
2006-07;
Visti
· l'art.7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, nuovo codice della strada e successive modificazioni ed
integrazioni, che prevede che i Comuni possono limitare temporaneamente
la circolazione veicolare nell'ambito dei centri abitati per accertate e
motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
· gli artt. 5 comma 3 e 37 del d. lgs. n.285/1992 nuovo codice della
strada;
· il decreto del Ministero ambiente 21 aprile 1999, n.163, che individua
i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le
misure di limitazione della circolazione di cui all'art.7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e
successive modificazioni ed integrazioni;
· l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali);
ORDINA
Sono disposte misure di limitazione al traffico e di circolazione a
targhe alterne nel periodo dal 16 Ottobre al 20 Dicembre 2006 e dal 08
Gennaio al 30 Marzo 2007 (eccetto venerdì 8 dicembre 2006 e giovedì 15
febbraio 2007) nella porzione di territorio comunale identificata al
successivo punto III, secondo le modalità e le eccezioni di seguito
indicate.
I. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NON CATALIZZATI DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’ DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00
Divieto di circolazione alle seguenti categorie di veicoli a motore - di
qualsiasi uso - a combustione interna:
a) autovetture, come individuate all’art. 54, lettera a), del D. L.gs
30.4.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, alimentate a gasolio e
immatricolate prima del 1o Gennaio 1997 o comunque non rispondenti alla
normativa 94/12/EC (Euro II);
b) autoveicoli, come individuati all’art. 54, lettere
b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,(1) del D.Lgs n. 285/1992, alimentati a gasolio e
immatricolati prima del 1° Ottobre 1997 o comunque non rispondenti alla
normativa 93/59/CE e 91/542/EEC Stage II, salvo specifica documentazione
attestante l’installazione di Filtro AntiParticolato;
c) autovetture come individuate all’art. 54, lettera a) del D.Lgs. n.
285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima del 01/01/1993 o
comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non
catalizzate);
d) motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi,
immatricolati prima del 01.07.1999 o comunque non rispondenti alla
normativa 97/24/CE.
II. CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE DEI VEICOLI CATALIZZATI NELLE GIORNATE
DI GIOVEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00
Oltre al divieto di circolazione di cui al punto I e relativamente alle
categorie di veicoli ivi non indicate, è obbligatoria la circolazione a
targhe alterne nelle giornate di giovedì e venerdì, con le successive
modalità:
§ se trattasi di GIORNATA PARI possono circolare solo i veicoli aventi
l'ultimo numero a destra della targa o del contrassegno di
identificazione corrispondente ad una delle cifre 0, 2, 4, 6, 8 (TARGA
PARI);
§ se trattasi di GIORNATA DISPARI possono circolare solo i veicoli
aventi l’ultimo numero a destra della targa o del contrassegno di
identificazione corrispondente ad una delle cifre 1, 3, 5, 7, 9 (TARGA
DISPARI).
Sono esclusi dalla presente limitazione i motoveicoli e i ciclomotori a
2 tempi, immatricolati dopo il 01.07.1999 (o comunque rispondenti alla
normativa 97/24/CE) ed i motoveicoli e ciclomotori a 4 tempi.
III. AREA SOTTOPOSTA ALLE LIMITAZIONI
Le limitazioni della circolazione stradale di cui ai precedenti punti I
e II si attuano nell'area indicata nella planimetria allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
All’interno del territorio comunale la circolazione è consentita lungo i
seguenti assi viari (o deviazioni di cantiere se presenti):
- Autostrade, tangenziale, bretella aeroporto;
- SS 309 Romea;
- Via Fratelli Bandiera e Rampa Rizzardi;
- Zona Industriale - Porto Marghera;
- Strada Regionale 11 compreso il ponte della Libertà;
- Strada Regionale 14 (via Martiri della Libertà) e raccordi di S.
Giuliano;
- Strada Statale 14
- Cavalcavia Marghera, rampa Corso del Popolo, via Torino;
All’interno di tale area è consentito l’accesso a tutti i veicoli
diretti ai sottoelencati parcheggi, seguendo obbligatoriamente i
percorsi a fianco di ciascuno indicati (o deviazioni di cantiere se
presenti):
· parcheggio S. Maria dei Battuti – Parcheggio scambiatore
percorso (Andata/Ritorno) Sovrappasso Terraglio, Via G. da Verrazzano,
Via S.Maria dei Battuti e ritorno.
· parcheggio Via G. da Verrazzano
percorso (Andata/Ritorno) Sovrappasso Terraglio, Via G. da Verrazzano e
ritorno.
· parcheggio Via S. Maria dei Battuti angolo Via G. da Verrazzano
percorso (Andata) sovrappasso Terraglio, Via G. da Verrazzano; Via S.
Maria dei Battuti;
percorso (Ritorno) Via S. Maria dei Battuti, Via Spalti, Viale
Garibaldi, Via G. da Verrazzano,
sovrappasso Terraglio.
· parcheggio Via Torino area deposito ACTV
percorso (Andata/Ritorno) Cavalcavia di Marghera, rampa Corso del
Popolo, via Torino e ritorno.
· parcheggio Hotel Laguna Palace
percorso (Andata/Ritorno) Cavalcavia di Marghera, rampa Corso del
Popolo, via Torino, Viale Ancona e ritorno.
· parcheggio via Ca’ Marcello
percorso (Andata/Ritorno) Cavalcavia di Marghera, Rampa Cavalcavia, via
Ca’ Marcello e ritorno.
· parcheggi e garage in prossimità della stazione FS
percorso (Andata/Ritorno) Cavalcavia di Marghera, Rampa Cavalcavia,
viale Stazione e ritorno.
· parcheggio scambiatore via Borgo Pezzana angolo via Terraglio
percorso (Andata/Ritorno) tratto di via Terraglio che va dal confine
comunale nord fino a Via Borgo Pezzana e ritorno.
· parcheggio scambiatore in via Oriago (Miranese B)
percorso (Andata/Ritorno) tratto di via Miranese che va dal confine
comunale ovest fino a via Oriago, via Oriago e
ritorno.
· parcheggio scambiatore Miranese A sotto la Tangenziale
percorso (Andata) dalla tangenziale lungo la bretella che porta a via
Miranese.
percorso (Ritorno) rotatoria Miranese.
· parcheggio scambiatore Cipressina Castellana A -sotto la Tangenziale
percorso (Andata/Ritorno) dalla tangenziale rotatoria castellana, via
Caravaggio, via Hayez, via Castellana (fino al
parcheggio) e ritorno.
· parcheggio scambiatore via Trieste (Marghera B)
percorso (Andata) dalla tangenziale rotatoria Parmesan, via Trieste
percorso (Ritorno) via Trieste fino alla bretella per la tangenziale
· parcheggio scambiatore Ceccherini
percorso (Andata/Ritorno) Via Paccagnella, Via Bella e ritorno.
· parcheggio scambiatore via Altinia (Favaro B)
percorso (Andata/Ritorno) da Dese lungo via Altinia e ritorno
percorso Via Ca’ Solaro, Via Altinia e ritorno
· parcheggio scambiatore via Buozzi
percorso SR 14 (Via Martiri della Libertà), Via San Donà, Via Buozzi e
ritorno
IV. ECCEZIONI
Sono escluse dai divieti di cui ai precedenti punti I e II le seguenti
categorie di veicoli:
1) veicoli condotti da residenti nel Comune di Venezia nelle giornate di
lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (solo per le
limitazioni di cui al punto I);
2) veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la
circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano; veicoli
provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
3) veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso
la medesima destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio di
car sharing; gli autobus, scuolabus, taxi e veicoli in servizio di
noleggio con o senza conducente;
4) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
5) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito (da
documentare con le modalità previste al successivo punto V “titolo
autorizzatorio” ). Il modulo è da esibire agli organi di polizia
stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 Nuovo
Codice della Strada;
6) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno
di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503), veicoli
utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie
debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti
competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di
organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la
presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze
di spostamento di quest’ultimi, è necessario il possesso di una
dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori etc.
riportante l’indirizzo, l’orario di inizio e termine dell’attività
scolastica, lavorativa, di terapie etc, ed ogni altro elemento utile
all’individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo
(da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo
autorizzatorio"). Il modulo è da esibire agli organi di polizia stradale
di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 Nuovo Codice
della Strada;
7) veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture
sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed
analisi programmate (da documentare con le modalità previste al
successivo punto V "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di
urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato
medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l’eventuale circolazione in
assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è
necessario esibire copia della certificazione medica o della
prenotazione, (da documentare con le modalità previste al successivo
punto V "titolo autorizzatorio"). I moduli, compilati in ogni parte,
dovranno essere esibiti agli organi di polizia stradale di cui all’art.
12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della strada;
8) veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in
servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli
operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di
assistenza sanitaria o sociale, nonché dei familiari dei soggetti che
usufruiscono dell’assistenza domiciliare integrata; da documentare con
le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio". Il
modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di
polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del
1992 nuovo codice della strada;
9) veicoli con targa straniera;
10) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza
(da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo
autorizzatorio"); veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza
dei cantieri ai sensi della D. Lgs. 494/96, 528/99 per sopralluoghi di
carattere di urgenza (da documentare con le modalità previste al
successivo punto V "titolo autorizzatorio"). Il modulo, compilato in
ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di
cui all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice
della strada;
11) veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle
Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi
di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili
del Fuoco, delle Forze Armate, del Corpo Diplomatico aventi targa di
immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di
immatricolazione CC; veicoli del personale di polizia per raggiungere la
sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento.
Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici
essenziali o concessionarie di pubblico servizio;
12) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi
d’istituto; autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al
soccorso stradale;
13) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e
prodotti deperibili;
14) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione
dell’orario di lavoro rilasciata dall’impresa o dall’ente presso cui
prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di
inizio o fine turno tale da non consentire l’uso del mezzo pubblico (da
documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo
autorizzatorio") ; veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con
certificazione rilasciata dall’impresa o dall’ente presso cui prestano
la loro opera e da cui risulti che la sede dell’azienda, dell’ente o
l’abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi
pubblici di trasporto (da documentare con le modalità previste al
successivo punto V "titolo autorizzatorio"). Il modulo, compilato in
ogni parte, deve essere esibito agli organi di polizia stradale di cui
all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della
strada;
15) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell’area interdetta,
limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno
dall’albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
16) veicoli dei giornalisti muniti del contrassegno rilasciato dalla
Polizia Municipale, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse
all’esercizio della professione;
17) veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida
muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti
Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia, nonché veicoli dei candidati
agli esami per il rilascio della patente di guida; veicoli convocati per
le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione
presso il Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di
Venezia e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno ed al
percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;
18) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai
mercati rionali o da essi provenienti (da documentare con le modalità
previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio"). Il modulo,
compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia
stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992 nuovo
codice della strada;
19) veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento
comprovante la propria attività lavorativa; veicoli in uso ad avvocati,
muniti di tesserino di appartenenza all’Ordine, impegnati in difese
d’ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della
libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o
procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;
20) autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto
in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l’esercizio di
attività commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di
attrezzature di lavoro, limitatamente all’esercizio della propria
attività; da documentare con le modalità previste al successivo punto V
"titolo autorizzatorio". Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà
essere esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del
decreto legislativo n.285 del 1992 , nuovo codice della strada;
21) veicoli per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole
materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30
minuti prima e dopo l’orario di entrata e uscita del minore (da
documentare con le modalità del successivo punto V “titolo
autorizzatorio”), e con l’attestazione dell’orario da parte del
Dirigente/Responsabile scolastico. Il modulo, compilato in ogni sua
parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui
all’art. 12 del decreto legislativo n.285 del 1992, nuovo codice della
strada;
22) autoveicoli e motoveicoli d’epoca,di interesse storico e
collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada nei limiti di
quanto previsto dal citato articolo e solo se iscritti negli appositi
registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal nuovo codice
della strada o da una della Associazioni aderenti alla specifica
Federazione Internazionale. La circolazione dei veicoli d’epoca dovrà
essere documentata con le modalità del successivo punto V, titolo
“autorizzatorio”. Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere
esibito agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto
legislativo n.285 del 1992 nuovo codice della strada;
23) veicoli omologati EURO IV conformi a specifiche Direttive europee
(2) (la sigla della direttiva compare nella sezione 2 rigo V.9 della
carta di circolazione ed è spesso integrata con ulteriore specifica
nella sezione 3 della carta di circolazione); veicoli dotati di filtro
anti-particolato (FAP);
24) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per
l’accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi)
verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto
sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l’inizio e la fine
degli allenamenti, muniti di chiara identificazione (logo della società)
e di titolo autorizzatorio (da documentare con le modalità previste al
successivo punto V) con l’attestazione degli orari da parte del
presidente/legale rappresentante della società sportiva. Il modulo,
compilato in ogni sua parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia
stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 Nuovo
Codice della Strada;
25) veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio, muniti di
idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa,
limitatamente ad un’ora prima ed un’ora dopo l’apertura e la chiusura
dell’attività (da documentare con le modalità previste al successivo
punto V “titolo autorizzatorio”). Il modulo, compilato in ogni sua
parte, dovrà essere esibito agli organi di polizia stradale di cui
all’art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 Nuovo Codice della
Strada.
V. TITOLO AUTORIZZATORIO
Le categorie previste dai precedenti punti 5), 6), 7), 8), 10), 14),
18), 20), 21), 22) 24) e 25) devono munirsi di titolo autorizzatorio
compilando gli appositi moduli pubblicati nel sito del Comune di Venezia
www.comune.venezia.it o in distribuzione presso Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Venezia. Il modulo, correttamente compilato in
ogni parte, dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito agli
Agenti di Polizia Stradale che ne facciano richiesta.
VI. BOLLINO BLU
Le auto munite di bollino blu sono comunque soggette alle misure di
limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.
VII. PUBBLICITA’ DEL PROVVEDIMENTO
La Direzione progettazione ed esecuzione lavori provvederà a rendere
nota al pubblico la presente ordinanza, mediante la collocazione di
segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste
dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada
(D.lgs.n.285/92).
L’ ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Venezia per
gg.15
Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune
di Venezia.
VIII. SANZIONI
I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste
dall’art. 7, 1° e 13° comma, d. lgs. n.285/1992, nuovo codice della
strada.
IX. DISPOSIZIONI FINALI
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del
d.lgs.n.285/92 nuovo codice della strada, sono incaricati di assicurare
il rispetto della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto
entro giorni sessanta.
La presente ordinanza sostituisce integralmente l’ ordinanza n.475/2006
che si intende revocata.
Venezia, 16 ottobre 2006
(1)Autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori
stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso
speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi
d’opera.
(2) Direttiva Europea 98/69 CE B
Direttiva Europea 98/77 CE RIF 98/69 CE B
Direttiva Europea 1999/96 CE B
Direttiva Europea 1999/102 CE RIF 98/69 CE B
Direttiva Europea 2001/1 CE RIF 98/69 CE B
Direttiva Europea 2001/100 CE B
Direttiva Europea 2002/80 CE B
Direttiva Europea 2003/76/ CE B
Il Comandante
dott. Francesco Vergine |
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